Statuto

TITOLO I – COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPIARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E SEDE
E’ costituita tra cultori ed amanti della musica l’associazione culturale denominata Musega da Vich o Banda Municipale Folkloristica di Vigo di Fassa di seguito indicata come Banda, con sede a Vigo di Fassa presso la Ciasa Marmolada in Strada Rezia. L’associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.
ARTICOLO 2 – CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione ha carattere volontario, non ha scopi di lucro ed è apolitica. Gli associati sono tenuti all’accettazione delle norme del presente Statuto e del Regolamento. L’associazione potrà partecipare quale socio o aderente ad altre associazioni, comitati, circoli ed enti aventi scopi analoghi o affini al proprio. Gli associati svolgono la propria attività gratuitamente.
ARTICOLO 3 – FINI ISTITUZIONALI
L’associazione si propone di:
esercitare, custodire e tramandare la secolare tradizione musicale e folkloristica ladina del posto nella consapevolezza della propria tradizione bandistica nata nel 1820;
favorire la diffusione della cultura e della pratica della musica tra i giovani, i giovanissimi e i meno giovani anche mediante l’organizzazione di corsi collettivi e/o singoli;
salvaguardare le tradizioni ladine attraverso l’adozione del costume tipico, delle insegne e dei simboli impegnandosi a rinnovarli costantemente nel rispetto dell’impostazione, dei colori e dei tessuti originali;
porsi come punto di aggregazione per i numerosi amanti della musica anche mediante un continuo scambio culturale tra persone di età, sesso, religione, credo politico differente;
presenziare alle manifestazioni, eventi civili e religiosi che interessano la vita della comunità di Vigo di Fassa;
diffondere la cultura musicale ladina partecipando a manifestazioni sia nel territorio nazionale che all’estero;
promuovere e organizzare manifestazioni culturali e di spettacolo in quanto necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi di cui ai precedenti punti
La Musega da Vich, presenzia ai riti funebri esclusivamente in caso di scomparsa di:
musici, maestro, vivandiere e portabandiera in attività;
musici e maestri che abbiano cessato l’attività per anzianità;
genitori, figli o coniuge dei musici e portabandiera in attività
Casi eccezionali e di particolare gravità verranno sottoposti a delibera dell’assemblea.
Per la realizzazione dei fini di cui al precedente articolo l’associazione può porre in essere tutte le attività organiche e gestionali che riterrà opportune per il conseguimento degli obiettivi istituzionali stessi.
ARTICOLO 4 – DURATA
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato. L’associazione potrà essere anticipatamente sciolta con decisione dell’assemblea.

TITOLO II – ASSOCIATI
ARTICOLO 5 – REQUISITI DEGLI ASSOCIATI
Potranno far parte dell’associazione i musici comunque interessati al perseguimento delle finalità indicate nel presente statuto purché partecipino attivamente alla vita dell’associazione stessa.
Con l’associazione collaborano in qualità di membri esterni, e secondo le indicazioni impartite dal consiglio direttivo, le vivandiere ed i portabandiera.
ARTICOLO 6 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
L’ammissione di nuovi musici avviene su domanda scritta degli interessati aventi i requisiti di cui al precedente articolo V da presentarsi al consiglio direttivo. L’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi associati è deliberata dal consiglio direttivo previo insindacabile parere positivo del maestro. Le decisioni del consiglio direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.
Le vivandiere ed i portabandiera, qualora intendano collaborare con l’associazione, dovranno presentare richiesta al consiglio direttivo che delibererà in merito.
ARTICOLO 7 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare gli associati si obbligano a:
presenziare a tutte le prove ed a tutti i concerti salvo che vi sia una motivata giustificazione da comunicare tempestivamente al maestro;
utilizzare con cura e rispetto i materiali (strumento musicale, parti, costume e quant’altro) forniti dell’associazione riconoscendone comunque le proprietà;
mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi in particolar modo in occasione dei concerti;
accettare le norme del presente statuto e del regolamento interno
Le vivandiere ed i portabandiera si obbligano a:
collaborare con l’associazione nel pieno rispetto delle disposizioni statutarie presenziando a tutti i concerti salvo che vi sia una motivata giustificazione da comunicarsi tempestivamente al presidente;
utilizzare con cura e rispetto i materiali eventualmente forniti dall’associazione;
mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri membri dell’associazione che con i terzi
ARTICOLO 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
La qualifica di associato ed in particolare di musico può venir meno per:
dimissione volontaria;
delibera di esclusione, adottata dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo, per accertati motivi di incompatibilità ovvero per aver contravvenuto alle norme e gli obblighi previsti dal presente statuto
E’ comunque facoltà del consiglio direttivo interrompere il rapporto di collaborazione con vivandiere e portabandiera nei casi in cui lo ritenga opportuno.

TITOLO III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 9 – ORGANI
Sono organi dell’associazione:
l’assemblea;
il consiglio direttivo;
il presidente;
il vicepresidente;
il maestro

CAPO I – ASSEMBLEA
ARTICOLO 10 – PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i musici. Ogni associato ha diritto ad un voto. L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 28 febbraio per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
A discrezione del consiglio direttivo potranno assistere alle assemblee le vivandiere ed i portabandiera.
ARTICOLO 11 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è convocata dal presidente mediante avviso da esporre in sala prove almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora delle riunione nonché l’ordine del giorno. L’assemblea può essere convocata esclusivamente nel Comune di Vigo di Fassa.
L’assemblea può inoltre essere convocata:
per decisione del consiglio direttivo;
su richiesta, indirizzata al presidente, sottoscritta da almeno cinque associati;
su richiesta dei tre musici con più anzianità di attività
ARTICOLO 12 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum costitutivo l’assemblea verrà riconvocata secondo quanto previsto dal precedente articolo; in tal caso l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. L’assemblea delibera con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. Per le deliberazioni concernenti modifiche del presente statuto sarà comunque necessario il voto favorevole della metà più uno dei membri dell’associazione. In caso di parità di voti prevale comunque il voto del presidente.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente. In caso di assenza anche di quest’ultimo viene eletto dall’assemblea un presidente. I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario di volta in volta nominato dalla stessa.
Le deliberazioni dell’assemblea prese in conformità dello statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti, contrari o astenuti al voto, salvo il diritto di recesso di ciascuno.
ARTICOLO 13 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA
All’assemblea spettano i seguenti compiti:
approvare il rendiconto;
eleggere i membri del consiglio direttivo, il presidente ed il vicepresidente;
deliberare sulle direttive di ordine generale dell’associazione e sull’attività da svolgere nei vari settori di competenza;
deliberare su ogni altro argomento sottoposto all’approvazione da parte del consiglio direttivo;
deliberare sull’esclusione degli associati su proposta del consiglio direttivo;
deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto

CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO – PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE
MAESTRO
ARTICOLO 14 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza limitazioni.
Il consiglio direttivo ha il compito di realizzare i fini dell’associazione nell’ambito delle modalità e dei criteri stabiliti dall’assemblea. In particolare il consiglio direttivo ha il compito di:
deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione secondo le direttive dell’assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
predisporre il rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario anche eccedente l’ordinaria amministrazione;
deliberare l’accettazione delle domande per l’accettazione di nuovi soci;
adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati secondo criteri di proporzionalità tra l’eventuale inadempimento e la sanzione comminata;
nominare il vicepresidente scelto tra i consiglieri in carica
Nel caso in cui sia necessaria l’accensione di finanziamenti sotto qualsiasi forma il consiglio direttivo dovrà richiedere espressa autorizzazione all’assemblea. Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
ARTICOLO 15 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è formato da:
tre a cinque consiglieri escluso il vicepresidente;
il presidente;
il vicepresidente
scelti tra i membri in attività dell’associazione. Fa parte di diritto del consiglio direttivo il maestro. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni salvo revoca o dimissioni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
In caso di dimissioni, revoca o mancanza di uno o più consiglieri o del vicepresidente, il consiglio direttivo provvederà alla nomina per cooptazione dei consiglieri mancanti. In caso di dimissioni, revoca o mancanza della metà più uno dei consiglieri o del Presidente verrà convocata con urgenza l’assemblea che provvederà alla nomina delle nuove cariche sociali.
I membri del consiglio direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute se di carattere straordinario.
Per l’elezione del consiglio direttivo vengono stabilite le seguenti modalità:
ad opera del consiglio direttivo uscente vengono redatte le liste dei candidati alle cariche di consigliere e presidente, con l’auspicio che le stesse rappresentino le varie fasce di età e di attività dei membri dell’associazione. E’ ammessa la candidatura a membro del consiglio direttivo esclusivamente agli associati che abbiano più di tre anni di attività;
prima di procedere alle votazione, l’assemblea su proposta del presidente, fisserà il numero dei membri del consiglio direttivo;
ogni votante esprime un numero di voti corrispondente ai membri da eleggere; sono validi esclusivamente i voti espressi in favore dei candidati;
risulteranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze; gli iscritti alla lista dei candidati per la presidenza e non eletti, saranno automaticamente iscritti nella lista per la carica di consigliere. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio
Si procederà comunque prima alla nomina del Presidente e successivamente dei consiglieri.
ARTICOLO 16 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo si riunisce possibilmente con cadenza mensile e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate senza formalità alcuna con preavviso di almeno tre giorni salvo casi di assoluta urgenza.
Le sedute e le deliberazioni del consiglio direttivo sono fatte constatare da verbale sottoscritto da tutti i consiglieri presenti.
ARTICOLO 17 – PRESIDENTE
Il presidente dirige l’associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento della gestione sociale. Al presidente spetta la firma degli atti dell’associazione. In presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo.
In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal vicepresidente.
ARTICOLO 18 – MAESTRO
Il maestro è responsabile della direzione artistica dell’associazione da esercitarsi secondo i principi di cui al presente statuto. Gli associati si impegnano a rispettare le direttive del maestro riguardanti:
la preparazione, l’esecuzione e la scelta dei brani musicali;
le modalità ed i tempi delle prove;
il comportamento, le presenze alle prove ed ai concerti nonché tutto quanto può riguardare l’immagine del corpo musicale
Il maestro ha la facoltà di comminare provvedimenti disciplinari che, nei casi più gravi, devono essere preventivamente sottoposti alla delibera del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo potrà fissare un rimborso spese forfetario per l’attività svolta dal maestro.

TITOLO IV – PATRIMONIO
ARTICOLO 19 – RENDICONTO
Gli esercizi sociali hanno inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 28 febbraio di ogni anno il rendiconto dell’esercizio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione, a cura del consiglio direttivo.
ARTICOLO 20 – ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Le entrate dell’associazione sono costituite:
da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti e sostenitori in genere;
da proventi per prestazioni ed attività occasionali varie svolte nei confronti degli associati o di terzi
ARTICOLO 21 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI AL PATRIMONIO SOCIALE
L’associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’associazione non potrà vantare alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO V – NORME FINALI
ARTICOLO 22 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio netto finale risultante dalla liquidazione sarà affidato alla custodia del Comune di Vigo di Fassa.
ARTICOLO 23 – NORMA FINALE
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge o regolamentari vigenti in materia.

Io sottoscritto, GHETTA Alessandro, in qualità di Maestro della Musega da Vich, in virtù dell’autorizzazione dell’assemblea straordinaria dell’8 aprile 2003, dichiaro il presente Statuto conforme all’originale.
Vigo di Fassa, 8 aprile 2003